Modifiche alla pensione AVS: cosa c'è da sapere sulla tredicesima rendita e sulla riforma AVS 21

«Prima si pianifica, maggiore è il margine di manovra a propria disposizione. Prevedere oggi significa poter decidere liberamente domani.»

Esperto in materia di pensioni

pubblicato il

16. Maggio 2026

L'essenziale in breve

Il sistema previdenziale svizzero sta per affrontare cambiamenti significativi. Con l’approvazione dell’iniziativa per una 13ª rendita AVS e l’attuale attuazione della riforma AVS 21, le condizioni quadro per il pensionamento stanno cambiando in modo sostanziale. Per le persone dai 40 anni in su è fondamentale integrare tempestivamente questi sviluppi nella propria strategia previdenziale, al fine di garantire la propria sicurezza finanziaria in età avanzata.

La 13ª rendita AVS: introduzione e erogazione a partire dal 2026

A partire da dicembre 2026, i beneficiari di una rendita di vecchiaia ordinaria riceveranno ogni anno un pagamento mensile supplementare. Questa novità mira a rafforzare il potere d’acquisto in età avanzata e ad attenuare l’aumento del costo della vita.

Diritto e calcolo

Hanno diritto alla 13ª rendita AVS tutte le persone che nel mese di dicembre percepiscono una rendita di vecchiaia ordinaria. L’importo della prestazione supplementare corrisponde a un dodicesimo della rendita di vecchiaia percepita complessivamente nell’anno in questione.

 

  • Gestione automatica: il pagamento avviene automaticamente insieme alla rendita ordinaria di dicembre; non è necessaria una richiesta separata.
  • Esclusioni: i beneficiari di rendite AI e le persone che percepiscono esclusivamente rendite per superstiti (rendite per vedove, vedovi o orfani) non hanno diritto alla tredicesima rendita. Se tuttavia una persona vedova raggiunge l’età di riferimento e la rendita di vecchiaia (compresa la tredicesima) è superiore alla precedente rendita di vedova o di vedovo, si passa alla rendita di vecchiaia più vantaggiosa.
  • Prestazioni complementari: la tredicesima rendita non comporta una riduzione delle prestazioni complementari. Nel calcolo delle prestazioni complementari, essa non viene esplicitamente considerata come reddito computabile.

Finanziamento della rendita complementare

Il finanziamento a lungo termine della 13ª rendita AVS è attualmente oggetto di dibattiti parlamentari. Il Consiglio federale ha proposto, tra l’altro, un aumento dell’IVA di 0,7 punti percentuali per preservare l’equilibrio del fondo AVS fino al 2030. Si attende ancora una regolamentazione legislativa definitiva da parte del Parlamento.

AVS 21: nuova età di riferimento e maggiore flessibilità

Parallelamente all’introduzione della 13ª rendita, da gennaio 2024 è in vigore la riforma AVS 21, volta a stabilizzare le finanze dell’istituto di previdenza.

Età di riferimento uniforme a 65 anni

Il termine «età di pensionamento» viene sostituito da «età di riferimento». Per gli uomini questa rimane a 65 anni, mentre per le donne nate a partire dal 1961 viene gradualmente aumentata da 64 a 65 anni. A partire dalle donne nate nel 1964, per tutte le persone si applica l’età di riferimento uniforme di 65 anni.

Ritiro flessibile della rendita tra i 63 e i 70 anni

La riforma consente un passaggio flessibile al pensionamento. La rendita può essere percepita tra i 63 e i 70 anni, mentre per le donne della generazione di transizione rimane possibile un anticipo a partire dai 62 anni.

 

  • Ritiro parziale della rendita: è possibile anticipare o posticipare solo una quota compresa tra il 20% e l’80% della rendita.
  • Incentivi all’attività lucrativa: i contributi versati dopo il raggiungimento dell’età di riferimento possono essere utilizzati, a determinate condizioni, per colmare lacune contributive o per aumentare la rendita fino all’importo massimo.

Sfide relative all’ammontare della rendita e differenze di genere

Nel 2026 la rendita AVS individuale massima ammonterà a 2’520 franchi al mese, a condizione che vi sia una durata contributiva senza lacune e un reddito medio sufficiente.

Il divario pensionistico delle donne

In Svizzera le donne dispongono in media di un reddito complessivo derivante dalla previdenza per la vecchiaia nettamente inferiore rispetto agli uomini. Ciò è dovuto principalmente a un tasso di occupazione inferiore a causa della cura dei figli, delle interruzioni dell’attività lavorativa e delle disparità salariali. Mentre l’AVS crea una certa compensazione attraverso i crediti per l’educazione e l’assistenza dei figli, nonché lo splitting per le coppie sposate, la previdenza nel secondo pilastro (cassa pensioni) rimane fortemente dipendente dal grado di occupazione e dal reddito percepito.

Conseguenze delle lacune contributive

Ogni anno contributivo mancante comporta di norma una riduzione a vita della rendita AVS pari a 1/44 (circa il 2,3%). Le lacune possono derivare da periodi di formazione senza contributi minimi o da soggiorni all’estero. Il pagamento a posteriori dei contributi mancanti è possibile solo entro cinque anni.

Conclusione: una pianificazione previdenziale tempestiva è la chiave

La complessità delle norme AVS e le riforme in corso rendono indispensabile un confronto individuale con la propria previdenza. In particolare per la generazione over 40, si raccomanda di richiedere regolarmente un calcolo previsionale della rendita presso la cassa di compensazione, al fine di individuare tempestivamente eventuali lacune.

Valutare correttamente gli effetti della 13ª rendita AVS

Una pianificazione pensionistica globale la aiuta ad analizzare gli effetti della 13ª rendita AVS e del percepimento flessibile della rendita sulla sua situazione personale. Ottimizzi la sua previdenza per una pensione finanziariamente sicura.

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Domande frequenti

Il primo versamento avverrà nel dicembre 2026 a tutte le persone che in quel mese percepiscono una rendita di vecchiaia regolare.

No, i beneficiari di una rendita d’invalidità non hanno diritto alla 13ª rendita. Tuttavia, non appena la rendita AI viene convertita in una rendita di vecchiaia al raggiungimento dell’età di riferimento, sussiste il diritto al pagamento supplementare.

Le rendite per le coppie sposate sono soggette a un massimale. Insieme, i coniugi ricevono al massimo il 150% della rendita individuale massima, il che nel 2026 corrisponde a un importo di 3’780 franchi al mese. A ciò si aggiunge, a partire dal 2026, la 13ª rendita AVS.

    Sì, la rendita non viene erogata automaticamente. Si raccomanda di presentare la domanda alla cassa di compensazione competente circa sei mesi prima del raggiungimento dell’età di riferimento.