La pensione in Svizzera: quali sono i requisiti previsti dal governo e come pianificare i propri risparmi previdenziali

«Mantenere il proprio tenore di vita attuale anche in pensione: con una pianificazione pensionistica che inizi da cinque a dieci anni prima.»

Esperto in materia di pensioni

pubblicato il

12. Maggio 2026

L'essenziale in breve

La preparazione alla pensione è una fase importante della vita che richiede un confronto tempestivo con il quadro normativo. Mentre le esigenze individuali ne determinano l’assetto, lo Stato definisce il quadro di riferimento fondamentale attraverso leggi e riforme. In particolare, la riforma AVS 21 ha comportato modifiche sostanziali per l’assicurazione per la vecchiaia e i superstiti (AVS) e per la previdenza professionale. Per le persone di età superiore ai 40 anni è quindi importante conoscere le disposizioni statali per concretizzare per tempo la propria pianificazione pensionistica.

AVS 21: la nuova età di riferimento e la flessibilizzazione

Con l’entrata in vigore della riforma AVS 21 il 1° gennaio 2024, il termine «età di pensionamento» è stato sostituito da «età di riferimento». L’età di riferimento definisce il momento a partire dal quale una persona assicurata può percepire la propria rendita di vecchiaia senza decurtazioni. Per uomini e donne, questa età di riferimento target sarà in futuro uniformemente fissata a 65 anni.

 

L’innalzamento dell’età di riferimento per le donne da 64 a 65 anni avverrà gradualmente a partire dal 2025. Ne sono interessate le donne nate a partire dal 1961. Per attenuare gli effetti di questo cambiamento, lo Stato ha previsto misure compensative specifiche per la cosiddetta generazione di transizione (classe di nascita dal 1961 al 1969). Queste donne riceveranno un supplemento pensionistico a vita, qualora non optino per il prelievo anticipato della rendita, oppure beneficeranno di aliquote di riduzione ridotte in caso di prelievo anticipato.

Maggiore flessibilità nel passaggio alla pensione

Lo Stato consente oggi un pensionamento significativamente più flessibile tra i 63 e i 70 anni. Il prelievo anticipato è possibile già a partire dai 63 anni, mentre per le donne della generazione di transizione si applica un limite di 62 anni. Ora la rendita AVS non può più essere prelevata solo per anni interi, ma con precisione mensile.


Inoltre, è stata introdotta la possibilità di percepire pensioni parziali. Gli assicurati possono percepire anticipatamente tra il 20% e l’80% della propria pensione e differire il resto, ad esempio per finanziare un passaggio graduale attraverso una riduzione dell’orario di lavoro. Chi lavora oltre l’età di riferimento può integrare la pensione di vecchiaia fino all’importo massimo previsto dalla legge versando contributi supplementari.

La previdenza individuale vincolata nel quadro statale

Il pilastro 3a è sancito dalla Costituzione federale come parte del sistema a tre pilastri ed è incentivato fiscalmente dalla Confederazione. Lo Stato stabilisce chi ha diritto a versare contributi: si tratta principalmente di persone attive con un reddito soggetto all’AVS in Svizzera.

 

Per quanto riguarda il momento del prelievo, il legislatore prescrive che l’avere possa essere versato al più presto cinque anni prima del raggiungimento dell’età di riferimento. Un rinvio è possibile solo se l’attività lavorativa prosegue oltre l’età di riferimento, ma al massimo fino all’età di 70 anni. Un prelievo anticipato è consentito solo in casi eccezionali ben definiti, quali l’acquisto di un’abitazione di proprietà, l’avvio di un’attività lavorativa autonoma o il trasferimento definitivo fuori dalla Svizzera.

Nuove possibilità di versamenti

A partire dall’anno fiscale 2026, lo Stato consentirà per la prima volta versamenti integrativi retroattivi nel pilastro 3a per le persone che negli anni precedenti non hanno versato alcun importo o ne hanno versato solo una parte. Tali versamenti possono essere effettuati con effetto retroattivo fino a dieci anni, a condizione che nell’anno corrispondente sia stato percepito un reddito soggetto all’AVS.
Ciò offre un’ulteriore possibilità, promossa dallo Stato, di colmare le lacune previdenziali e, al contempo, di ridurre il carico fiscale.

Capitale o rendita: disposizioni di legge nel 2° pilastro

Nella previdenza professionale (cassa pensioni), lo Stato stabilisce che gli assicurati hanno il diritto di prelevare almeno il 25% del proprio avere di vecchiaia obbligatorio sotto forma di capitale unico. Molti istituti di previdenza consentono inoltre il prelievo dell’intero capitale, per il quale spesso si applicano termini di preavviso fino a tre anni.


La scelta tra una rendita vitalizia e il prelievo in capitale rappresenta una delle decisioni più importanti in vista del pensionamento. Mentre la rendita offre sicurezza finanziaria fino alla fine della vita, il capitale consente maggiore flessibilità e la possibilità di trasmettere il patrimonio in eredità. Dal punto di vista fiscale, il prelievo in capitale viene tassato una tantum a un’aliquota ridotta, separatamente dal resto del reddito; successivamente, tuttavia, è soggetto all’imposta sul patrimonio.

Conclusioni e raccomandazioni

Le normative statali in materia di pensionamento sono complesse e soggette a continui cambiamenti. Una pianificazione pensionistica approfondita è indispensabile per sfruttare in modo ottimale i margini di manovra previsti dalla legge ed evitare errori dalle conseguenze gravi. Poiché molte decisioni, come la scelta tra rendita e capitale o il momento della richiesta dell’AVS, non possono più essere revocate in un secondo momento, si raccomanda di ricorrere a una consulenza professionale.

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Domande frequenti

Il credito del pilastro 3a può essere prelevato regolarmente al più presto cinque anni prima del raggiungimento dell’età di riferimento AVS.

L’età di riferimento per le donne sarà gradualmente aumentata da 64 a 65 anni a partire dal 2025, a partire dalla coorte del 1961.

Sì, dal 2024 è possibile prelevare anticipatamente o posticipare una parte della rendita AVS (tra il 20% e l’80%), il che consente una maggiore flessibilità nel passaggio alla pensione.

Per legge, ogni cassa pensioni deve consentire ai propri assicurati di prelevare in capitale almeno il 25% dell’avere obbligatorio; per quote superiori si applicano i rispettivi regolamenti delle casse e spesso termini di preavviso pluriennali.