Disoccupazione poco prima del pensionamento: cosa succede al fondo pensione?

«Chi conosce il funzionamento del sistema previdenziale svizzero dorme sonni più tranquilli.»

Esperta in materia di pensionamento

pubblicato il

10. Aprile 2026

L'essenziale in breve

La perdita del posto di lavoro o il licenziamento pongono le persone interessate di fronte a grandi sfide professionali e personali. In questa fase è fondamentale non perdere di vista gli aspetti finanziari della previdenza professionale. Con l’uscita dall’azienda, di norma cessa il precedente rapporto previdenziale, il che ha ripercussioni immediate sulla copertura assicurativa e sul capitale accumulato.

Copertura assicurativa: la situazione immediatamente dopo il licenziamento

Dopo la cessazione del rapporto di lavoro, la copertura contro i rischi di decesso e invalidità presso l’istituzione di previdenza precedente rimane in vigore per un massimo di 30 giorni. Non appena si ha diritto alle indennità di disoccupazione, si è automaticamente assicurati per questi rischi presso la Fondazione Istituto collettore LPP, ma solo nell’ambito del minimo legale. I contributi per questa copertura di base vengono detratti direttamente dalle indennità giornaliere.
Se non si iscrive all’Ufficio regionale di collocamento (URC) o non percepisce indennità giornaliere, questa copertura assicurativa decade dopo il periodo di copertura supplementare di 30 giorni. In questo caso è necessario valutare soluzioni alternative per evitare lacune previdenziali.

Cosa fare con l’avanzo della cassa pensioni?

Il capitale accumulato nella cassa pensioni, la cosiddetta prestazione di libero passaggio, non può rimanere su un conto bancario privato dopo la cessazione del rapporto di lavoro. Se non si inizia immediatamente un nuovo impiego, questo denaro deve essere trasferito a un istituto di libero passaggio. A tal fine sono disponibili diverse opzioni:

 

  • Conto di libero passaggio presso una banca: questa soluzione offre un’elevata flessibilità. L’avanzo può essere remunerato con interessi o – a seconda del profilo di rischio – investito in parte o interamente in fondi previdenziali. Il prelievo è possibile al più presto cinque anni prima e al più tardi cinque anni dopo il raggiungimento dell’età ordinaria di pensionamento.
  • Polizza di libero passaggio presso una compagnia di assicurazioni: in questo caso le prestazioni sono spesso garantite ed esiste una copertura assicurativa aggiuntiva in caso di decesso o di vita. Questa variante è tuttavia meno flessibile e può comportare costi più elevati in caso di durata breve.
  • Fondazione istituto collettore LPP: se non indica alla sua cassa precedente un destinatario per l’avanzo, il capitale verrà trasferito automaticamente a tale istituto entro un termine massimo di due anni.

Una ripartizione strategica del capitale su due diversi istituti di libero passaggio (splitting) può essere utile. Ciò consente in seguito un prelievo scaglionato dei fondi, il che può ridurre l’onere fiscale al momento del prelievo del capitale.

Particolarità per le persone a partire dai 58 anni

Se si rimane disoccupati all’età di 58 anni o più tardi, si hanno a disposizione ulteriori opzioni. Ai sensi dell’art. 47a LPP, gli assicurati licenziati dal datore di lavoro hanno il diritto di mantenere l’assicurazione presso la precedente cassa pensioni.
In questo caso occorre finanziare autonomamente sia i contributi del lavoratore che quelli del datore di lavoro. Può scegliere se assicurare solo i rischi di decesso e invalidità o se desidera continuare a risparmiare anche capitale di vecchiaia. Un punto importante: se i contributi vengono versati per più di due anni, la prestazione di vecchiaia deve di norma essere percepita sotto forma di rendita; spesso non è più possibile ricevere un capitale.
In alternativa esiste la possibilità del pensionamento anticipato, purché il regolamento della cassa lo preveda. Tenga tuttavia presente che una rendita della cassa pensioni viene conteggiata sulle indennità giornaliere di disoccupazione e le riduce di conseguenza.

Prelievo anticipato del capitale: solo in casi eccezionali

Il prelievo anticipato dei fondi della cassa pensioni durante la disoccupazione è soggetto a condizioni rigorose. Possibili motivi sono:

 

  • Avvio di un’attività lavorativa autonoma.
  • Partenza definitiva dalla Svizzera (tenendo conto delle restrizioni per gli Stati UE/AELS).
  • Acquisto o costruzione di un’abitazione di proprietà ad uso proprio o ammortamento di ipoteche.
  • Percezione di una rendita d’invalidità completa.
  • Importo irrisorio del credito (se l’importo è inferiore a un contributo annuale).

Poiché ogni prelievo anticipato riduce il capitale di vecchiaia, questa decisione dovrebbe essere valutata con attenzione.

Conclusioni e raccomandazioni operative

Il periodo di disoccupazione richiede decisioni di ampia portata per la sua futura sicurezza finanziaria. Che la scelta giusta sia il mantenimento dell’assicurazione, l’investimento in soluzioni di titoli o uno splitting ottimizzato dal punto di vista fiscale dipende dalla sua situazione di vita individuale e dalla sua età. Assicuri oggi stesso il suo futuro. Una pianificazione tempestiva e professionale la aiuta a colmare le lacune e a preparare in modo ottimale il suo patrimonio per la pensione.

Come funziona il MyLifePlan Check:

Compili il questionario in pochi minuti

Ottenga un piano pensionistico con misure di ottimizzazione finanziaria

Si lasci consigliare dai nostri esperti in un primo colloquio gratuito

Domande frequenti

Dopo l’uscita dalla cassa pensioni, si rimane assicurati contro i rischi di decesso e invalidità presso il precedente istituto di previdenza per un massimo di 30 giorni. Non appena ci si è registrati presso l’Ufficio regionale di collocamento (URC) e si ha diritto alle indennità giornaliere di disoccupazione, si è automaticamente assicurati per questi rischi tramite la Fondazione istituto collettore LPP, ma solo nell’ambito del minimo legale.

Poiché l’avanzo non può rimanere su un conto bancario privato, deve essere trasferito a un istituto di libero passaggio. Può scegliere tra un conto di libero passaggio presso una banca, una polizza di libero passaggio presso una compagnia di assicurazioni o la Fondazione Istituto collettore LPP. Se non fornisce istruzioni alla sua precedente cassa, il capitale verrà trasferito automaticamente alla Fondazione Istituto collettore entro due anni al massimo.

Un pagamento in contanti è possibile solo in casi eccezionali stabiliti dalla legge. Tra questi figurano l’avvio di un’attività lucrativa indipendente, l’abbandono definitivo della Svizzera (con restrizioni per gli Stati UE/AELS), la percezione di una rendita AI completa o l’acquisto di un’abitazione di proprietà ad uso proprio. Inoltre, è possibile effettuare un prelievo se l’avanzo è esiguo, ovvero non supera l’importo di un contributo di risparmio annuale.

Le persone che vengono licenziate dal datore di lavoro a partire dai 58 anni (in alcune casse già a partire dai 55) possono richiedere di rimanere assicurate nella cassa pensioni precedente. In questo caso, tuttavia, dovranno farsi carico sia dei contributi del lavoratore che di quelli del datore di lavoro. In alternativa, è possibile prendere in considerazione il pensionamento anticipato, purché il regolamento della propria cassa lo preveda, oppure trasferire il capitale su un conto di libero passaggio.